Servizi erogati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
La presente sottosezione contiene i documenti, i dati e le informazioni previste dagli artt. 10 e 32 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. (c.d. Decreto Trasparenza) nonché gli ulteriori contenuti prescritti dalle norme vigenti in materia di pubblicazioni obbligatorie.
L’utilizzo dei dati personali, eventualmente presenti, è consentito solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e pubblicati e nel rispetto della legislazione italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali.