Costi contabilizzati
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Ai sensi dell’art. 32 del d.lgs 33/2013 e s.m.i, i costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sono pubblicati, in dettaglio, nel seguente documento:
Contenuto inserito il 03-07-2020 aggiornato al 03-07-2020