Secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, dell' Ordinanza Balneare 2023 Lo specchio acqueo individuato entro 300 mt. dalla costa e antistante il litorale può essere utilizzato ai fini demaniali dai concessionari di stabilimenti balneari, previa autorizzazione/licenza da parte del Comune territorialmente competente e fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni prescrittive necessarie, compatibilmente con le prioritarie esigenze di balneazione e garantendo la primaria esigenza della libera fruizione del mare,
per le seguenti attività turistico ricreative::
a) installazione di parchi giochi acquatici, giochi e/o attrazioni per una superficie massima di mq. 400 per le spiagge con un fronte di mt.50 e di mq 600 per le spiagge con fronte superiore a mt.50; la superficie massima è riferita al totale dell’area di ingombro. Le attrezzature dovranno occupare un fronte inferiore al 50% della spiaggia libera. Le strutture dovranno essere posizionate ai lati dello specchio acqueo antistante la spiaggia e con un distacco adeguato dalla battigia, tale da consentire il libero transito in acqua dei bagnanti. Le predette attività ludico ricreative devono essere effettuate nel rispetto delle misure di contingentamento e distanziamento sociale.
b) installazione di pontili prendisole nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per stabilimenti balneari – previa autorizzazione comunale - con un distacco adeguato dalla battigia al fine di consentire il libero transito dei bagnanti. Gli utenti dovranno rispettare il distanziamento sociale.
c) installazione di una sola piattaforma galleggiante prendisole della grandezza massima di 30 mq. La stessa dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati ed utilizzata esclusivamente nelle ore di balneazione e potrà essere utilizzata nei limiti dell’accoglienza per il rispetto del distanziamento sociale.
d) utilizzazione di parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acquagym), esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l’utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di moderare il volume in modo da non arrecare disturbo all’utenza balneare, e di posizionare tutti gli strumenti a non meno di 5 mt. dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
e) posizionamento di spiaggine e/o attrezzature balneari similari prendisole, collocate orizzontalmente alla linea di battigia a distanza di almeno 1,5 metri l’una dall’altra, nei limiti del 10% del fronte a mare assentito in concessione sempre nel rispetto perentorio della fascia libera dei 5 mt dalla linea di battigia;
f) manifestazioni varie;
Per le attività sopra indicate i concessionari sono tenuti ad assicurare la presenza dell’assistente bagnante specifico. I concessionari sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.
Le stesse iniziative potranno essere autorizzate anche in forma itinerante con definizione di calendario, spazio di occupazione e in favore di soggetti abilitati alle predette attività e, laddove esercitate in specchio acqueo prospiciente esercizio balneare, con il preventivo assenso della ditta concessionaria e comunicazione alle Autorità competenti.
Lo specchio acqueo antistante il litorale, oltre 300 mt. dalla costa, previa autorizzazione del competente Servizio Regionale, può essere utilizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche e nona scopo di lucro come regate a mare, manifestazione varie di interesse storico, culturale, sportivo, organizzate dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche ASD che ne fanno richiesta entro il 31 maggio, allegando il calendario delle manifestazioni sportive dilettantistiche e non a scopo di lucro previste unitamente allo Statuto Associativo, e che siano organizzate con secondo i relativi protocolli di sicurezza delle relative Federazioni Sportive approvati dal Ministero dello Sport e Cultura, previa autorizzazione dell’Autorità Marittima competente per gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e nel rispetto della sicurezza della navigazione e degli interessi di carattere nazionale per le seguenti attività.
Resta in capo al soggetto attuatore il possesso delle eventuali ulteriori autorizzazioni previste in materia e la responsabilità di danni a terzi.
LE INIZIATIVE SOPRA DESCRITTE, LADDOVE COMPORTINO UN USO ESCLUSIVO DELLO SPECCHIO ACQUEO A SCOPO LUCRATIVO, POTRANNO ESSERE AUTORIZZATE PREVIA CORRESPONSIONE DEL RELATIVO CANONE CONCESSORIO.
N.B.: Solo in caso di piattaforme galleggianti e/o ancorate al sottofondo marino, sino al limite della acque territoriali, pontili galleggianti, water volley, water soccer,water,water player occorre munirsi di Autorizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n° 374/1990 rilasciato dall’Agenzia delle Dogane.
LE ISTANZE POTRANNO ESSERE INVIATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE P.E.C. ALL'INDIRIZZO protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it
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