Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022
Descrizione
Imposta di soggiorno
Tutti i non residenti che soggiornano nelle strutture ricettive del territorio comunale di Francavilla al Mare devono pagare l’imposta di soggiorno.
Come si paga
L'imposta di soggiorno si paga al gestore della struttura ricettiva.
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di un accompagnatore per paziente
- i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;
- il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo; l’esenzione si applica per ogni autista i di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- i portatori di handicap grave, certificati a norma di legge ed un accompagnatore;
- i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle, 4 stelle.
- i soggetti di età uguale e/o superiore a 70 anni
- i bed & breakfast che, in virtù delle convenzioni stipulate con questo ente in materia di assistenza sociale, di aiuti e vantaggi economici, ospitano su richiesta di questo Comune soggetti non residenti particolarmente svantaggiati e presi in carico dal Segretariato sociale;
Istruzioni per i gestori
Dal 19 maggio 2020 i gestori sono diventati responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sugli ospiti.
Il rifiuto del pagamento dell’imposta da parte degli ospiti non è più previsto.
In caso di rifiuto, l'imposta resta comunque dovuta in capo al gestore.
Software Gestionale “StayTour”
Il Comune di Francavilla al Mare gestisce l'imposta di soggiorno tramite l'utilizzo del software "StayTour", reso disponibile gratuitamente a tutte le strutture ricettive mediante l'accesso on line al link https://imposta-soggiorno.org/francavilla/ .
Per l’attivazione dell’accesso e/o per problematiche relative all’utilizzo del suddetto portale dovrà essere inviata una richiesta via e-mail a cinzia.rossi@comune.francavilla.ch.it. .
L'accesso al portale "StayTour" per la gestione dell'imposta di soggiorno, ai sensi del DL 76/2020 e a decorrere dal 30 settembre 2021, può essere effettuato attraverso l'utilizzo dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Chi non fosse in possesso dello SPID, può delegare soggetto di sua fiducia in possesso di SPID, trasmettendo delega scritta e firmata tramite mail indirizzata a: cinzia.rossi@comune.francavilla.ch.it .
Scadenze, versamenti e dichiarazioni
Scadenze
Trimestralmente è necessario inviare, tramite il portale "StayTour", il riepilogo degli ospiti e dei pernottamenti, funzionale altresì all’emissione del PagoPA. Le scadenze per l'invio del riepilogo e del versamento dell'imposta con PagoPA, sono le seguenti:
- 1° trimestre: entro il 16 aprile
- 2° trimestre: entro il 16 luglio
- 3° trimestre: entro il 16 ottobre
- 4° trimestre: entro il 16 gennaio.
Come riversare l'imposta
Il riversamento dell'imposta a favore del Comune può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
- a mezzo pagoPA raggiungibile dal sito istituzionale dell’ente raggiungibile all’url www.comune.francavilla.ch.it dove il gestore attraverso l’opzione “pagamento spontaneo” inserisce i propri dati sul servizio “imposta di soggiorno” generando un avviso di pagamento che consente di pagare mediante home banking, banche fisiche, uffici postali, tabaccai, ecc
Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale
Il Decreto Ministero Economia e Finanze del 29 aprile 2022, pubblicato in G.U. n.110 del 12/05/2022, ha approvato il nuovo modello di dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno.
Si rammenta che la dichiarazione annuale deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Nel portale dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il modello per la presentazione/trasmissione della dichiarazione annuale relativa all'imposta di soggiorno.
ATTENZIONE: Si segnala che il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, (Decreto Semplificazioni Fiscali) ha differito al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione del contributo di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 (art. 3, comma 6).
La dichiarazione relativa all’anno 2020 deve essere presentata unitamente a quella concernente l’anno d’imposta 2021.
Si tratta di un adempimento che prevede quanto segue:
1) compilare il modello dichiarativo predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
2) trasmettere il modello dichiarativo esclusivamente mediante il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate Fisconline/Entratel, seguendo le regole di abilitazione definite dall'Agenzia o rivolgendosi a un soggetto abilitato per legge ( CAF, Commercialisti, Fiscalisti );
3) la dichiarazione non deve essere trasmessa al Comune ma esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.
Il nuovo obbligo si aggiunge a quelli già previsti:
1) riepilogo trimestrale;
2) versamenti trimestrali in base alla disciplina del Regolamento Comunale.
Si rende noto che, per quanto riguarda l'anno di imposta 2022, in via prudenziale si ritiene che il Modello 21 vada comunque trasmesso entro il 30 gennaio 2023.
Obblighi, responsabilità, sanzioni
I gestori devono informare i clienti sulle tariffe in vigore e sulle agevolazioni eventualmente applicabili.
I gestori delle strutture ricettive e i locatori brevi e intermediari sono responsabili:
- del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sugli ospiti
- della presentazione della dichiarazione, la quale deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, secondo le modalità che saranno approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applicano le sanzioni amministrative previste:
- per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato
- per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all’art. 8, comma 2, del vigente Regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro , ai sensi dell’art. 7bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Riferimenti normativi
- Regolamento comunale Imposta di Soggiorno
- Decreto Legislativo n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017
- Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, articolo 13
- Regio Decreto n. 827/1924, art. 178, lett. e)
- Normativa regionale per le strutture ricettive