Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
INFORMATIVA IMU 2022
Uffici responsabili
Servizio TributiDescrizione
Pagamento acconto e saldo IMU 2022
I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:
• prima rata in acconto entro il 16 giugno 2022;
• seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2022.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2022.
L’IMU è un’imposta in autoliquidazione, l'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui, versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.
Il versamento si effettua mediante mod. F24 utilizzando i Codici tributo: 3912 Abitazione principale e relative pertinenze, 3914 Terreni, 3916 Aree fabbricabili, 3918 Altri fabbricati diversi dalla categoria D, 3923 Interessi (a seguito di accertamento), 3924 Sanzioni (a seguito di accertamento), 3925 Immobili di categoria D (quota Stato), 3930 Immobili di categoria D (quota Comune) e indicando D763 quale codice identificativo del Comune di Francavilla al Mare.
Calcolo dell’imposta
Il comma 761 della Legge 160/2019 ha modificato il modo di calcolare il mese di possesso:
il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Il calcolo dell’imposta sarà quindi: Rendita catastale rivalutata (rendita X 5%) X il coefficiente specifico per ogni categoria X l’aliquota prevista.
Si può conoscere la rendita anche via internet collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it
Per i Terreni Agricoli: il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 135. I terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esclusi dall'imposta, per le Aree Fabbricabili: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2022.
E’ possibile utilizzare il calcolatore IMU accessibile al seguente link https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=D763 .
Aliquote per il versamento
Il Comune con Delibera di C.C. n. 13 del 29 giugno 2022, che a sua volta conferma le aliquote adottate con Delibera C.C. n. 14 dell’8/04/2021, ha adottato la seguente
Articolazione delle aliquote
- Aliquota ordinaria IMU 10,6‰
- Aliquota IMU abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze 6‰;
- Aliquota IMU dell’8,6‰ per:
1) Immobili in categoria A10 (Studi e Uffici)
2) Immobili in categorie B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8
3) Immobili in categoria C1 (Negozi e botteghe)
4) Immobili in categoria C3 (Laboratori e locali di deposito)
5) Immobili in categoria C4 (Fabbricati arti e mestieri)
6) Fabbricati in categoria D2 (Alberghi e pensioni)
7) Stabilimenti balneari in categoria D8 (esclusi tutti gli altri immobili in categoria D8)
- Aliquota IMU del 7,6‰ per i terreni agricoli;
- Aliquota IMU del 9,6‰ per le aree fabbricabili;
- Aliquota IMU fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00‰, dunque esenti;
- Aliquota IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,00‰.
Abitazione principale e detrazione
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L’art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi -siti nello stesso comune oppure in comuni diversi l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da
considerare abitazione principale. In risposta a specifico quesito di Telefisco 2022 è stato precisato che in capo al soggetto passivo grava l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019». La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.
Sono, altresì, considerate abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Pertinenze
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria.
Detrazione
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in uguale misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica (esempio: 2 coniugi comproprietari residenti, uno al 60% e uno al 40%, avranno diritto, su base annua, a 100 euro di detrazione a testa, quindi 50 euro per l'acconto).
Come previsto dall'art. 13 del D. L. 201/11, non sono più previste le ulteriori detrazioni di 50 euro per ciascun figlio dimorante e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni.
Residenti All’estero
Si ricorda che la Legge n.160/2019 dal 2020 non ha più previsto la possibilità di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, neppure per quelli già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Invero, per il 2020 i suddetti soggetti sono stati soggetti passivi d’imposta.
La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 48, prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,è applicata nella misura della metà.
Limitatamente all'anno 2022 è ridotta del 62,50% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Quindi, per il 2022 i residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, pagano il 37,5%.
Si precisa che possono usufruire della presente riduzione solo i soggetti residenti all'estero, titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, che quindi hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia.
Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia (Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina ), Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela.
Dunque, ai fine della presente riduzione valgono solo le pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero.
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU nella quale il contribuente dovrà barrare la casella «riduzione» ed indicare nello spazio dedicato alle annotazioni che ricorrono i requisiti previsti dall’art. 1, comma 48, legge n. 178/2020; lo stato di pensionamento può essere attestato avvalendosi di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del DPR n. 445 del 2000.
Visto che si tratta di una riduzione e non è più di una assimilazione alla abitazione principale (come avveniva fino al 2019) andrebbero escluse le pertinenze, in quanto non espressamente ammesse alla agevolazione dal provvedimento normativo di stretta interpretazione.
Per i residenti all'estero impossibilitati ad effettuare il versamento tramite modello F24 è possibile il pagamento con bonifico con le seguenti modalità alternative indicate nelle istruzioni ministeriali:
- per la quota spettante al Comune effettuare un vaglia internazionale bancario, vaglia postale internazionale di versamento in c/c o bonifico bancario intestato a:
TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO
Codice SWIFT: BCITITMMXXX – Codice IBAN IT90Z0306977691100000046076;
- per la quota riservata allo Stato effettuare un bonifico direttamente in favore di:
BANCA D’ITALIA
Codice BIC: BITAITRRENT – Codice IBAN IT65U0100003245400300067710.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto, "Imu", Comune di Francavilla al Mare e i relativi codici tributo, l'annualità di riferimento, l'indicazione "Acconto" o "Saldo".
Successioni
Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze. Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta. Per casi particolari, rivolgersi all'ufficio.
Fabbricati rurali strumentali
Dall’1.1.2020 l’aliquota IMU di base per i rurali strumentali è pari allo 0,1%. I Comuni possono ridurre l’aliquota fino all’azzeramento (art. 1 co. 750 della L. 160/2019).
L’aliquota IMU fabbricati rurali ad uso strumentale deliberata per l’anno 2021 è dello 0,00‰, dunque i suddetti immobili sono esenti.
Fabbricati rurali non strumentali
Sono soggetti all'imposta sulla base della rendita catastale in atti, in qualunque categoria catastale siano censiti, con aliquota ordinaria se immobili diversi dalle abitazioni principali.
L’aliquota ordinaria IMU per l’anno corrente è del 10,6‰.
Immobili di interesse storico-artistico
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) del D. L. 201/11, per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.
N.B. i fabbricati con vincolo indiretto (previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 42/04, già art. 21 L. 1089/1939) sono esclusi dall'agevolazione.
Immobili inagibili
La riduzione del 50% della base imponibile di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:
1. l’inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
2. la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
3. il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l’ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.
A puro titolo esemplificativo l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:
a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
d) edifici che non siano più compatibili all’uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.
2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a) mediante perizia tecnica rilasciata da parte di un tecnico abilitato o da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell’immobile;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente alla documentazione fotografica dell’immobile oggetto di autocertificazione.
Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
4. L'inizio e la cessazione dello stato di inagibilità o inabilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso la presentazione della dichiarazione di variazione IMU nei modi e nei termini di legge o di regolamento; alla dichiarazione deve essere allegata perizia dello stato dell'immobile da parte di un tecnico abilitato, o da parte dell'ufficio tecnico comunale, attestante lo stato di inagibilità o inabilità oppure una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000. La riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dal tecnico abilitato o dall’ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all’Ufficio tributi del Comune.
5. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporta la decadenza dal diritto o il mancato riconoscimento dell'agevolazione.
Immobili concessi in comodato
All'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché:
- l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui é situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oppure possieda nello stesso comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Riguardo a quest'ultimo requisito, il MEF ha precisato che per “un solo immobile” in Italia deve intendersi un solo immobile "ad uso abitativo". Pertanto, fermo restando il rispetto degli altri requisiti, può beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo che, oltre alla propria abitazione principale e a quella data in comodato, possiede altri immobili non abitazioni (es. pertinenze) (v. Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016).
La riduzione della base imponibile del 50% può continuare ad essere applicata in caso di decesso del comodatario qualora nell’immobile risiedano il coniuge e i figli minori.
In caso di contitolarità dell'immobile, qualora uno dei contitolari utilizzi l'immobile come abitazione principale, l'agevolazione non si applica.
Ai fini della agevolazione di cui si tratta, come specificato nelle istruzione al Modello Dichiarazione IMU 2022, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale vi è obbligo dichiarativo. Se il comodato varia o cessa, occorre presentare una nuova Dichiarazione IMU.
Immobili locati a canone concordato
La base imponibile è ridotta del 25 per cento per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998:
a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3;
c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.
La presente agevolazione si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.
Qualora le parti, nel predisporre il contratto di locazione concordato, non scelgano di farsi assistere, dalle rispettive organizzazioni sindacali, per poter fruire delle agevolazioni IMU previste per la locazione a canone concordato è necessaria l'attestazione di rispondenza del contratto da parte di almeno una delle organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l'accordo locale.
Terreni agricoli
I terreni agricoli sono soggetti ad IMU. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Sono esenti da IMU i terreni agricoli
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Fabbricati "merce"
A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e purchè non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
Esenzioni
1. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.
2. Sono altresì esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l’esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all’esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all’ art. 16, lettera a) della L. 222/1985;
h) gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Francavilla al Mare, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale per l’esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.
3. L’esenzione di cui alla lettera (g) del comma 2 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
b) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall’art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
4. Le esenzioni di cui al comma 2 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.
5. Per destinazione dell’immobile, quale presupposto per beneficiare dell’esenzione di cui al comma 2, si intende l’esclusiva destinazione temporale e spaziale dell’immobile alla specifica finalità a cui è riferita l’esenzione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i..
Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
Enti non commerciali
Per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, l'esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate allo stesso comma dell'art. 7, con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.
Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale (decreto n.200 del 19 novembre 2012).
Dal 2014, possono rientrare nei casi di esenzione anche gli immobili destinati esclusivamente ad attività di ricerca scientifica, purché venga presentata la relativa dichiarazione Imu a pena di decadenza.
Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente con mod. F24 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 17 giugno e 16 dicembre, l'eventuale conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 1.1.2014.
Immobili di cat. D/E con impianti fissi (cd. “imbullonati”)
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Dichiarazione Imu
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Esclusivamente per la dichiarazione IMU relativa al 2021 la scadenza è stata prima fissata al 31 dicembre 2022 e ulteriormente prorogata al 30 giugno 2023.
I contribuenti devono utilizzare modello nuovo di dichiarazione di cui al Decreto direttoriale del 29 luglio 2022 pubblicato dal Dipartimento delle Finanze, seguendo le istruzioni e le specifiche tecniche fornite dal Ministero.
Il modello sostituisce quello di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012. Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al citato D. M. 30 ottobre 2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.
La dichiarazione può anche essere presentata:
a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
c) consegnando una copia cartacea presso l'Ufficio Protocollo.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un identificativo “protocollo telematico'” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al comune che deve rilasciarne apposita ricevuta.
La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio Tributi del Comune di Francavilla al Mare, Corso Roma 7, 66023 Francavilla al Mare (CH), riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l’indicazione dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata a protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale per le variazioni dell’anno di imposta 2022 è il 30/06/2023.
Si ricorda che la presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune.
Ravvedimento operoso
I cittadini non in regola con il pagamento dei tributi comunali possono avvalersi del Nuovo ravvedimento operoso dal 01/01/2020.
Il Decreto Fiscale 16/10/2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (pubblicato in G.U. 24/12/2019, n. 301), estende dal 01/01/2020 anche ai tributi locali il ravvedimento operoso lunghissimo che consente ai contribuenti di sanare la propria situazione debitoria oltre l’anno dopo la scadenza fissata per il versamento.
I Contribuenti che non abbiano versato nei termini, o abbiano effettuato versamenti parziali dei tributi comunali, possono sanare la violazione, mediante l’applicazione del ravvedimento operoso pagando il tributo non versato maggiorato della sanzione ridotta, differenziata come sotto riportata, nonché degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il ravvedimento operoso è da intendersi quale adempimento spontaneo ed utilizzabile solo se la violazione di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo non sia stata già contestata dall’Ente e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Sanzioni
Variano in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:
- entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint), la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno (ravvedimento breve), invece, la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/20 del 30%);
- dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 1,67% (1/18 del 30%);
- oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%);
- oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
Interessi
Vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile solo sul tributo non pagato e non anche sulla sanzione.
I versamenti dell’imposta devono essere effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L’imposta non è dovuta se l’importo complessivo per l’anno - e non per le singole rate di acconto e di saldo - è uguale o inferiore a € 12,00. In questo caso non occorre effettuare il versamento.
Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".
RIMBORSI
Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Comune su espressa richiesta del contribuente può compensare le somme da rimborsare con gli importi dovuti con il medesimo tributo, nel rispetto dei limiti di cui all’art.26 del vigente Regolamento delle Entate.
Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata, con a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione. L'Ufficio, in caso di accoglimento dell'istanza di rimborso, provvede ad effettuare la restituzione del quantum dovuto nel rispetto del termine di legge (attualmente 180 gg). Qualora l'Ufficio, in fase istruttoria, richieda chiarimenti e/o inoltro documentazione, i termini in corso si sospendono e ricominciano a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta, che dovranno essere rispettivamente forniti e/o inoltrata/presentata nel rispetto dei tempi indicati dall'Ufficio richiedente.
Non si fa luogo al rimborso in capo allo stesso soggetto nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo di € 12,00, o comunque altro limite espressamente previsto, modificato o fissato in materia, da specifiche disposizioni di legge.
Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nel rispetto dei limiti, delle modalità e termini indicati dalla normativa in vigore.
Il contribuente può utilizzare il modulo di rimborso predisposto dal Comune.
RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI
Il contribuente che ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Francavilla al Mare anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili (es. indicato erroneamente il codice del Comune di Francavilla al Mare (D763) anziché il codice proprio del Comune competente) può chiedere il riversamento a Comune competente.
L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.
REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI
Nel caso in cui l'IMU dovuta sia stata complessivamente versata, ma siano stati erroneamente indicati i codici tributo e versato allo Stato somme di competenza del Comune, o viceversa, il contribuente segnala l'errore all'ufficio via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it, per le conseguenti regolazioni finanziarie tra Stato e Comune.
Per informazioni
Settore Tributi del Comune di Francavilla al Mare, Corso Roma , n. 7, 66023 Francavilla al Mare (CH)
Telefono: 085/ 4920277
Per le semplici comunicazioni o richieste di informazioni inviare un’e-mail:
mariarosa.ciotta@comune.francavilla.ch.it
stefano.dipangrazio@comune.francavilla.ch.it
Per la trasmissione di documenti (dichiarazioni, variazioni, cessazioni, domande di rimborso, richieste di riesame, etc.):
e-mail: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it (da indirizzo di posta certificata)
Le dichiarazioni, variazioni, cessazioni, domande di rimborso, richieste di riesame, inviate agli indirizzi di posta elettronica ordinaria verranno scartate senza ulteriore comunicazione da parte dell’Ente.
Orari di ricevimento
Ricevimento libero presso sportello IMU, IV Piano Palazzo Comunale, Corso Roma n. 7
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:15 alle 13:15, martedì dalle 15:00 alle 17:00
Ricevimento telefonico
Lunedì e mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 (n. tel. 085/4920277)
Si precisa che la linea telefonica risulta libera anche se l'addetto all'Ufficio Tributi è impegnato in una conversazione. Nel caso di richieste urgenti, inviare un'email, indicando un recapito telefonico, ai seguenti indirizzi:
mariarosa.ciotta@comune.francavilla.ch.it
stefano.dipangrazio@comune.francavilla.ch.it