Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

DEMOGRAFICI - Certificati di iscrizione alle liste elettorali

Responsabile di procedimento: Petraccia Gianna, De Francesco Luciana
Responsabile di provvedimento: De Francesco Luciana
Responsabile sostitutivo: Equizi Carmela

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

Descrizione

Il certificato di iscrizione alle liste elettorali è il certificato che attesta l'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del proprio comune di residenza. Attesta la  capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore.
Il certificato riporta i dati anagrafici e il numero di iscrizione alle liste elettorali della persona.

Requisiti necessari

Il cittadino deve essere in possesso del godimento dei diritti politici

Il certificato viene rilasciato a chi possiede i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana

compimento del diciottesimo anno d'età

mancanza di cause che impediscono la possibilità di votare o di essere eletti (ad esempio essere sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione, essere in libertà vigilata, essere interdetti dai pubblici uffici).

Quando serve

Il certificato è necessario in tutti i casi in cui è necessario dimostrare la propria iscrizione alle liste elettorali del comune; in particolare:

- per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale (sia politica che amministrativa);
- quando si raccolgono le sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum e per iniziative legislative popolari; in questo caso chi promuove la raccolta delle sottoscrizioni (candidati, gruppi politici, comitati, ecc.) deve presentare il modulo delle sottoscrizioni raccolte all'ufficio elettorale del comune di residenza dei sottoscrittori;
- per lavoro.

Come richiederlo

Il certificato viene rilasciato su richiesta informale dell'interessato.
In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.  La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

via email all'indirizzo:  luciana.defrancesco@comune.francavilla.ch.it;

via fax al numero 085.4917154;

direttamente all'ufficio elettorale

Tempi di rilascio

Il certificato viene rilasciato allo sportello dell'ufficio elettorale in tempo reale.
Nel caso di presentazione di moduli di sottoscrizioni raccolte a favore di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.
Per richieste riguardanti i referendum popolari il termine è di 48 ore.

Costi

Il rilascio è gratuito.

Normativa di riferimento

Legge n. 108 del 17 febbraio 1968 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale".

T. U. n. 223 del 20 marzo 1967 "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali".

T. U. n. 570 del 16 maggio 1960 "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".

T. U. n. 361 del 30 marzo 1957 "Norme per la elezione della Camera dei Deputati".

 

Chi contattare

Personale da contattare: Petraccia Gianna, De Francesco Luciana

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Immediato per il cittadino. Entro 24 ore a corredo di raccolta firme per sottoscrizione presentazione liste. Entro 48 ore a corredo di raccolta firme per referendum

Costi per l'utenza

Nessun costo

Riferimenti normativi

Monitoraggio tempi procedimentali

AnnoNumero procedimenti conclusiGiorni medi conclusionePercentuale procedimenti conclusi
201626701100%
201634612100%
201610002100%

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: attualmente attivo
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Recapiti e contatti
Corso Roma, 7 - 66023 Francavilla al Mare (CH)
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Centralino +39. 085.49201
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