Descrizione
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali è il certificato che attesta l'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del proprio comune di residenza. Attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore.
Il certificato riporta i dati anagrafici e il numero di iscrizione alle liste elettorali della persona.
Requisiti necessari
Il cittadino deve essere in possesso del godimento dei diritti politici
Il certificato viene rilasciato a chi possiede i seguenti requisiti:
cittadinanza italiana
compimento del diciottesimo anno d'età
mancanza di cause che impediscono la possibilità di votare o di essere eletti (ad esempio essere sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione, essere in libertà vigilata, essere interdetti dai pubblici uffici).
Quando serve
Il certificato è necessario in tutti i casi in cui è necessario dimostrare la propria iscrizione alle liste elettorali del comune; in particolare:
- per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale (sia politica che amministrativa);
- quando si raccolgono le sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum e per iniziative legislative popolari; in questo caso chi promuove la raccolta delle sottoscrizioni (candidati, gruppi politici, comitati, ecc.) deve presentare il modulo delle sottoscrizioni raccolte all'ufficio elettorale del comune di residenza dei sottoscrittori;
- per lavoro.
Come richiederlo
Il certificato viene rilasciato su richiesta informale dell'interessato.
In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente. La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:
via email all'indirizzo: luciana.defrancesco@comune.francavilla.ch.it;
via fax al numero 085.4917154;
direttamente all'ufficio elettorale
Tempi di rilascio
Il certificato viene rilasciato allo sportello dell'ufficio elettorale in tempo reale.
Nel caso di presentazione di moduli di sottoscrizioni raccolte a favore di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.
Per richieste riguardanti i referendum popolari il termine è di 48 ore.
Costi
Il rilascio è gratuito.
Normativa di riferimento
Legge n. 108 del 17 febbraio 1968 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale".
T. U. n. 223 del 20 marzo 1967 "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali".
T. U. n. 570 del 16 maggio 1960 "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".
T. U. n. 361 del 30 marzo 1957 "Norme per la elezione della Camera dei Deputati".