Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Consiglio Comunale
Art. 19 dello Statuto Comunale
Poteri del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico,
sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione. Vigila sul buon andamento
dell’Amministrazione comunale con i mezzi e secondo i criteri indicati nel presente Statuto
e nei Regolamenti.
2. Il Consiglio adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi stati e regionali
e particolarmente dall’art.32 della L.n.142 del 1990.
2 bis. Fissa, ai sensi dell'art.36 della legge 142/90, così modificato dall'art.13 della legge
81/1993, gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d’urgenza
da altri Organi del Comune, fatta eccezione per le delibere attinenti alle variazioni di
bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro giorni 60 dall’adozione, a pena di
decadenza.
4. Ai sensi del combinato disposto degli artt.1 - comma 2 e 12 - comma 2, della legge
25.3.1993, n.81 è istituito l'Ufficio di Presidente del Consiglio comunale.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio comunale non possono appartenere alla
stessa area di maggioranza; l'uno o l'altro deve essere scelto tra i Consiglieri di minoranza.
6. Essi possono essere revocati con mozione motivata del Consiglio ed a maggioranza assoluta
di voti.