Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Settore II - Attività Amministrativa Generale
- Servizi Demografici
- Anagrafe - Aire, Stato civile, Elettorale, Leva, giudici popolari, Servizio Statistico e Censimenti
- Archivio - Protocollo - URP
- Archivio e protocollo - Notificazioni ed albo pretorio - Ufficio Relazioni con il pubblico - Custodia sedi e supporto operativo - Centralino
- Affari Generali
- Deliberazioni ed ordinanze – Gestione contenzioso - Assistenza legale – gestione sinistri - Supporto organi collegiali - Servizio protezione e prevenzione – Gestione polizze assicurative