Accesso civico semplice

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” CONCERNENTE DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA  (art.5 c1 del Dlgs33/2013 e s.m.i).

 

L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale, nei casi in cui la suddetta pubblicazione sia stata omessa.

 

QUALI SONO LE FINALITÀ

L'accesso civico è strumentale a garantire il rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione. In altri termini costituisce un rimedio alla mancata osservanza del dovere di trasparenza.

 

CHI PUÒ PRESENTARE L'ISTANZA

L'istanza può essere presentata da chiunque, non richiede la prova di una legittimazione soggettiva o di un interesse specifico del richiedente. Come tale non necessita di motivazione (Modello 1)

 

COSA SI PUÒ CHIEDERE

L'istanza è circoscritta a documenti, informazioni o dati soggetti, per Legge, a pubblicazione sul sito istituzionale del Comune per i quali la pubblicazione sia stata omessa.

 

QUANTO COSTA

L'accesso civico è gratuito.

 

COME SI PRESENTA L'ISTANZA

L'istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; richieste generiche saranno considerate inammissibili dall' ufficio che chiederà all'interessato di precisarne l'oggetto.

L'istanza deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, fatta eccezione per i casi in cui la stessa sia stata sottoscritta digitalmente ovvero trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata di cui all'art. 65, c. 1, lett. c bis del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Sono previste le seguenti modalità di presentazione

  • a mani al Protocollo generale - front office
  • posta elettronica all'indirizzo e-mail: nunzia.buccilli@comune.francavilla.ch.it
  • posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it
  • servizio postale all’indirizzo C.so Roma, 7 – 66023 Francavilla al Mare (CH)

 

QUAL È L'ORGANO COMUNALE RESPONSABILE A DECIDERE SULL'ISTANZA

La decisione spetta alla dott.ssa Nunzia BUCCILLI delegata con Decreto Sindacale n.15 del 07.07.2022

Recapito telefonico:.0854920207

 

ENTRO QUANTO TEMPO E COME L'ISTANZA DEVE ESSERE RISCONTRATA

Sia in caso di accoglimento che di rifiuto, il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, il Comune procede alla pubblicazione sul sito del documento richiesto ed alla comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione con indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

 

COME PUÒ TUTELARSI IL RICHIEDENTE IN CASO DI RIFIUTO O DI MANCATA RISPOSTA

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente può fare  al Titolare del potere sostitutivo, individuato nella persona del Segretario Generale Dott.ssa Nunzia Buccilli:

  • e-mail nunzia.buccilli@comune.francavilla.ch.it
  • pec: posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it
  • servizio postale all’indirizzo C.so Roma, 7 – 66023 Francavilla al Mare (CH)

 

 

A fronte dell’inerzia del Responsabile della Trasparenza o del Titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al difensore civico regionale, nonché al  TAR (Tribunale Amministrativo Regionale –Abruzzo, Sezione di Pescara ) ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

Contenuto inserito il 20-09-2017 aggiornato al 07-07-2022
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