Controlli e rilievi sull'amministrazione
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Verbale n.22/2017 Bilancio consolidato anno 2016
Data: 19-10-2017
Ufficio: Ragioneria-Bilancio-Rendiconto
Allegati

(Pubblicato il 23/04/2018 - Aggiornato il 23/04/2018 - 758 kb - pdf)
Contenuto creato il 23-04-2018 aggiornato al 23-04-2018