Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

AMBIENTE - BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

Responsabile di procedimento: De Marco Daniele
Responsabile di provvedimento: Olivieri Roberto

Descrizione

La procedura per la Bonifica dei Siti contaminati è normata dal Titolo V della Parte IV del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni), nonchè dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 “ Norme per la gestione integrata dei rifiuti ” ed in particolare l’art. 4, comma 1, l’art. 6, comma 4, lett. b) ed il Titolo VIII “Bonifica dei siti contaminati"

Per assicurare l'omogeneità dell'esercizio delle funzioni in materia di siti contaminati e garantire l’efficacia dell’attività amministrativa in relazione a ciascuna fase procedurale di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di consentire la corretta ed esaustiva formulazione delle istanze e di garantire la procedibilità delle medesime, con conseguente semplificazione dell’azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti, la Regione Abruzzo ha ritenuto opportuno adottare, la modulistica riguardante gli adempimenti amministrativi di bonifica dei siti inquinati presenti sul territorio regionale, così come elaborata dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche al fine di uniformare le procedure operative e rendere più agevoli le attività amministrative relative alla Titolo V, parte IV del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Sul sito della Regione Abruzzo è possibile, pertanto, acquisire tutta la necessaria modulistica, inerente il procedimento, aggiornata con Delibera di Giunta Regionale n.87/2022 

Chi contattare

Personale da contattare: De Marco Daniele
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2022
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Recapiti e contatti
Corso Roma, 7 - 66023 Francavilla al Mare (CH)
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Centralino +39. 085.49201
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