La Legge di Bilancio 2019 ha esteso di 15 anni la durata delle concessioni disciplinate dal comma 1 dell’art. 1 del D. L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti all’entrata in vigore della Legge.
I commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145 del 30/12/2018 recitano infatti:
682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.
683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonche' quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.
I quindici anni non sono dunque da calcolare a partire dal 1° gennaio 2021, cioè dopo la scadenza delle attuali proroghe. Dato che la legge di bilancio sarà valida dal 1° gennaio 2019 e che la legge fa decorrere i 15 anni a partire da tale data, la nuova durata delle concessioni arriverà infatti fino al 31 dicembre 2033.
La Regione Abruzzo con la Determina n. DPH002/004 del 22/01/2018 ha fornito alcune indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 1, comma 682 della L. 145/2018.
Il titolare di concessione demaniale può scaricare il modello con il quale manifesta la volontà ad accedere all’allungamento della durata della concessione demaniale di 15 anni a far data dal 31/12/2018.
Al modello (in marca da bollo da € 16,00) dovrà essere allegata la presente documentazione:
N.B.: l'intera documentazione e/o integrazioni potranno essere trasmesse all'Ufficio S.U.A.P. esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it.
Al termine dell'istruttoria e dell'accertamento della permanenza delle condizioni soggettive del concessionario per il prosieguo del rapporto concessorio con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Francavilla al Mare (Autorità concedente) provvederà all'emissione di un provvedimento di natura ricognitiva/dichiarativa di prolungamento della concessione fino al termine stabilito dalla Legge,
Tale atto dovrà essere registrato a cura e spese del Concessionario presso l'Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla data di emissione del provvedimento e previo pagamento della relativa imposta di registro con modello F 23.
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