Secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, dell'allegato alla determina n. 24del 24/03/2022 della Regione Abruzzo (ORDINANZA BALNEARE 2022) lo specchio acqueo antistante il litorale, entro 300 metri dalla costa, previa autorizzazione da parte del Comune, può essere utilizzato per le seguenti attività turistico ricreative e nel rispetto dell'uso prevalente ai fini della libera fruizione dello stesso:
Lo specchio acqueo individuato entro 300 mt. dalla costa e antistante il litorale può essere utilizzato ai fini demaniali dai concessionari di stabilimenti balneari, previa autorizzazione/licenza da parte del Comune territorialmente competente e fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni prescrittive necessarie, compatibilmente con le prioritarie esigenze di balneazione e garantendo la primaria esigenza della libera fruizione del mare, per le seguenti attività turistico ricreative:
a) installazione di parchi giochi acquatici, giochi e/o attrazioni per una superficie massima di mq. 400 per le spiagge con un fronte di mt.50 e di mq 600 per le spiagge con fronte
superiore a mt.50; la superficie massima è riferita al totale dell’area di ingombro. Le attrezzature dovranno occupare un fronte inferiore al 50% della spiaggia libera. Le strutture dovranno essere posizionate ai lati dello specchio acqueo antistante la spiaggia e con un distacco adeguato dalla battigia, tale da consentire il libero transito in acqua dei bagnanti.
Le predette attività ludico ricreative devono essere effettuate nel rispetto delle misure di contingentamento e distanziamento sociale.
b) installazione di pontili prendisole nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per stabilimenti balneari – previa autorizzazione comunale - con un distacco adeguato dalla
battigia al fine di consentire il libero transito dei bagnanti. Gli utenti dovranno rispettare il distanziamento sociale.
c) installazione di una sola piattaforma galleggiante prendisole della grandezza massima di 30 mq. La stessa dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati ed utilizzata esclusivamente nelle ore di balneazione e potrà essere utilizzata nei limiti dell’accoglienza per il rispetto del distanziamento sociale.
d) utilizzazione di parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acquagym), nel rispetto delle misure di
distanziamento sociale ,esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare pericolo per i bagnanti. Per
lo svolgimento di attività che prevedano l’utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di moderare il volume in modo da non arrecare
disturbo all’utenza balneare, e di posizionare tutti gli strumenti a non meno di 5 mt. dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
e) posizionamento di spiaggine e/o attrezzature balneari similari prendisole, collocate orizzontalmente alla linea di battigia a distanza di almeno 1,5 metri l’una dall’altra, neilimiti del 10% del fronte a mare assentito in concessione sempre nel rispetto perentorio della fascia libera dei 5 mt dalla linea di battigia;
f) manifestazioni varie nel rispetto delle prescrizioni vigenti in termini di contenimento del contagio e diffusione del COVID 19 e relative disposizioni sul distanziamento.
3. Per le attività sopra indicate i concessionari sono tenuti ad assicurare la presenza dell’assistente bagnante specifico. I concessionari sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.
4. Le stesse iniziative potranno essere autorizzate anche in forma itinerante con definizione di calendario, spazio di occupazione e in favore di soggetti abilitati alle predette attività e,
laddove esercitate in specchio acqueo prospiciente esercizio balneare, con il preventivo assenso della ditta concessionaria e comunicazione alle Autorità competenti.ncessionari sono tenuti ad assicurare assistenza continua mediante assistente bagnante. I concessionari sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimenti delle suddette attività.
LE INIZIATIVE SOPRA DESCRITTE, LADDOVE COMPORTINO UN USO ESCLUSIVO DELLO SPECCHIO ACQUEO A SCOPO LUCRATIVO, POTRANNO ESSERE AUTORIZZATE PREVIA CORRESPONSIONE DEL RELATIVO CANONE CONCESSORIO.
N.B.: Solo in caso di piattaforme galleggianti e/o ancorate al sottofondo marino, sino al limite della acque territoriali, pontili galleggianti, water volley, water soccer,water,water player occorre munirsi di Autorizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n° 374/1990 rilasciato dall’Agenzia delle Dogane.
LE ISTANZE POTRANNO ESSERE INVIATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE P.E.C. ALL'INDIRIZZO protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it
N.B.: occorre munirsi , se non già in possesso, di Autorizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n° 374/1990 rilasciata dall’Agenzia delle Dogane.
FORMA DELLA DOMANDA DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DOGANALE
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Istanza originale in regola con la normativa in materia di imposta di bollo
(attualmente da € 16,00);
b) Elaborato planimetrico (prospetto e pianta), redatto in duplice copia, datato, quotato e firmato da un tecnico iscritto all’albo, possibilmente in
scala 1:100/1:200, riportante lo stato di progetto (Planimetria descrittiva dello stato dei luoghi e Planimetria descrittiva delle opere da realizzare);
c) Relazione tecnica in duplice copia, nella quale va tra l’altro evidenziata la barriera visiva di progetto (evidenziando in maniera separata i manufatti aventi un’altezza superiore a ml.1.50 dai restanti);
d) Inquadramento territoriale dell’immobile a mezzo di estratto autentico di mappa o copia planimetria S.I.D., rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
e) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, del richiedente o del legale rappresentante della ditta istante;
f) Autocertificazioni dei requisiti morali e di assenza di precedenti fiscali;
g) Copia della concessione demaniale in atto o di altro titolo di disponibilità giuridica di luoghi.
Si precisa che gli elaborati di cui ai precedenti punti b) e c), dovranno essere redatti e sottoscritti da tecnici abilitati iscritti presso i rispettivi albi professionali.
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