Secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con Delibera n° 16 del 27/01/2022 è vietato l’accesso agli animali da affezione su tutte le spiagge libere del Comune di Francavilla al Mare, nonché sulle aree destinate alla sosta e alaggio delle barche e rimessaggio pescatori ad
eccezione:
- della spiaggia libera con fronte mare di ml 81 sul lungomare Aldo Moro individuata sull’arenile a nord tra la zona di alaggio e sosta imbarcazioni a confine con la concessione
denominata “BELLA VITA” e la zona destinata a rimessaggio pescatori a sud, per la quale spiaggia libera rimarrà il libero accesso a cani e gatti.
- della spiaggia libera con fronte mare di ml 22,70 individuata sull’arenile a nord a confine con la concessione denominata “LIDO NAUSICA”, per la quale spiaggia libera rimarrà il
libero accesso a cani e gatti limitatamente agli orari giornalieri dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00
E' consentita la balneazione agli animali da affezione nei tratti di spiaggia libera individuati nel precedente punto , sotto stretta sorveglianza del proprietario o del detentore;
E' consentito l’accesso sul demanio marittimo ed il transito esclusivamente nella fascia di 5 metri dalla battigia dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 dell’intero arenile cittadino
Si ricorda ai Sigg. titolari di concessioni demaniali marittime, che con la legge N.19 del 17-4-2014, la Regione Abruzzo ha inteso regolamentare l’accesso sull’arenile da parte di animali cosiddetti da affezione (cani, gatti).
Al fine di agevolare il compito dei concessionari, si intende qui brevemente ricordare alcuni dei passi più significativi della norma, che si allega per opportuni approfondimenti, oltre che fornire un modello da utilizzare per le comunicazioni previste dalla richiamata legge regionale.
CONCESSIONARI E/O GESTORI CHE LIMITANO L’ACCESSO DEGLI ANIMALI
- OBBLIGO: della comunicazione al Comune entro il 30 marzo di ogni anno, di misure limitative all’accesso degli animali in spiaggia (art.1 comma 3 L.R. 19/2014), precisando che tale termine deve intendersi assolutamente improrogabile per consentire all’Amministrazione stessa entro la stessa data, la chiara individuazione delle aree in cui è vietato l’accesso e delle aree che accolgono gli animali per la pubblicizzazione delle stesse.
- DISCREZIONALITA’:ad apporre appositi cartelli che identifichino chiaramente la limitazione all’accesso agli animali nella propria concessione .
- OBBLIGO DI SEGNALARE IL DIVIETO DI BALNEAZIONE: degli stessi, altrimenti come stabilito dall’art. 3 comma 3 della L.R. 19/2014, la balneazione ove non espressamente vietata, è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario e/o detentore.
CONCESSIONARI E/O GESTORI CHE CONSENTONO L’ACCESSO DEGLI ANIMALI
NON HANNO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE all’accoglienza degli animali nella propria concessione
- OBBLIGO di rispettare le norme igienico sanitarie (art.2 comma 1 L.R. 19/2014) per l’accesso e la permanenza sulle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l’uso del guinzaglio o della museruola (art. 1 comma 1 L.R. 19/2014);
- POSSIBILITA’ di realizzare spazi per il ristoro, abbeveraggio ed il gioco degli animali di cui
al comma 1 art.4 L.R. 19/2014, nel rispetto dei piani spiaggia (art.4 comma 2 L.R.19/2014) e previa Autorizzazione demaniale stagionale qualora si rendesse necessaria.
Qualora si voglia limitare l’accesso in acqua degli animali, OBBLIGO DI SEGNALARE IL DIVIETO DI BALNEAZIONE degli stessi, altrimenti come stabilito dall’art. 3 comma 3 della L.R. 19/2014, la balneazione ove non espressamente vietata, è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario e/o detentore.
- OBBLIGO di affissione di appositi cartelli per l’accesso alle spiagge di cani e gatti per la corretta convivenza con i bagnanti (art.4 comma 1 L.R. 19/2014) contenenti le prescrizioni di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 19/2014 che di seguito evidenziamo:
- il proprietario o detentore dell’animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere. Gli animali che accedono in spiaggia devono essere dotati di idonea certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni in assenza dei quali, non può essere consentito l’accesso in spiaggia;
- i cani devono essere identificabili tramite microchip, ovvero tatuati, ovvero muniti di altro idoneo documento di identificazione;
- ai cani femmina è in ogni caso vietato l’accesso nel periodo estrale;
- le deiezioni solide degli animali devono essere prontamente rimosse dai proprietari o detentori, mentre le deiezioni liquide devono essere dilavate con acqua, anche marina;
- i titolari che intendono accogliere animali d’affezione nelle proprie concessioni, devono predisporre idonea cartellonistica contenente tutte le prescrizioni cui i proprietari o detentori di animali debbono attenersi per l’accesso degli animali sulla spiaggia e per la corretta convivenza con i bagnanti.
Per completezza si allega:
stralcio della normativa di riferimento - L.R. 19 del 17/04/2014
modello per la comunicazione delle misure limitative all’accesso degli animali in spiaggia, da far pervenire entro il 30 marzo di ogni anno, allegando copia del documento d’identità del concessionario/gestore.
Secondo quanto previsto dall'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo 2022:
durante l’arco dell’intero anno, è consentito attrezzare parte dell’area in concessione con zone destinate all’accoglienza del cane, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dei regolamenti e/o prescrizioni deiconsorzi/enti/autorità di gestione delle aree protette, parchi e riserve e biotipi. Le zone potranno essere dotate di spazi individuali, adeguatamente delimitate con materiale
naturale, non impattante, in armonia con l’ambiente circostante, di altezza massima mt. 1,50;
Lo specchio acqueo antistante le zone dedicate all’accoglienza del cane per una superficie max di mq. 100, opportunamente delimitato con boe e corde galleggianti esegnalato da adeguata segnaletica, previa comunicazione al Comune, può essere utilizzato per il bagno dei cani, fuori delle fasce orarie di balneazione come individuate
dall’Autorità Marittima per la balneazione assistita;
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Il Comune di FRANCAVILLA AL MARE, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:
- il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Francavilla, con sede in Corso Roma 7- CAP 66023 - Francavilla al Mare, rappresentato dal Sindaco pro tempore quale legale rappresentante: Email: sindaco@comune.francavilla.ch.it; PEC: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it; Centralino: 085.4920201); il titolare tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonchè manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo). In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
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