Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

DEMOGRAFICI - Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e comunione tra i coniugi

Responsabile di procedimento: Tortoreto Cinzia, Terranova Marilena
Responsabile di provvedimento: Tortoreto Cinzia
Responsabile sostitutivo: Equizi Carmela

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

Separazioni e divorzi 

Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162 (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni. Il decreto legge è consultabile liberamente attraverso il link indicato a margine.


Separazioni e divorzi davanti all’avvocato ai sensi dell’art. 6

Il decreto legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (dodici mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione c.d. "giudiziale" abbreviati a sei mesi in caso di separazione c.d. "consensuale", oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
Le persone interessate ad adottare tale nuova procedura devono rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione ai Comuni competenti. Laddove la trasmissione avvenga tramite PEC si comunica agli avvocati che l'indirizzo del Comune di Francavilla al Mare  è: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it,  e che, per rispettare la normativa attuale in materia di documenti informatici (d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) occorre che la convenzione, opportunamente scansionata, sia accompagnata da una dichiarazione dell'avvocato di conformità all'originale cartaceo firmata digitalmente..


Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 12

L’art. 12 del citato decreto legge n. 132/2014 prevede, a decorrere dal 11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.La circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell’Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi.

Conferma dell’accordo

Per dare validità all’accordo i coniugi devono ripresentarsi  nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di 30 giorni dalla stipula dell’Accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso. L’Ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l’accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l’accordo.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 6.5.2015, n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale , ad un anno  in caso di separazione giudiziale.

Comune competente

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);

trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;

residenza di uno dei coniugi.


Costo

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 10,00, con pagamento in contanti.


La documentazione può essere  consegnata a mano all’Ufficio protocollo o  inoltrata via pec a: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it. Per ulteriori  informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio di stato civile  - tel. 085-4920221.          

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Chi contattare

Personale da contattare: Tortoreto Cinzia, Terranova Marilena

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
5 GIORNI

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2021
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Recapiti e contatti
Corso Roma, 7 - 66023 Francavilla al Mare (CH)
PEC protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it
Centralino +39. 085.49201
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