Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

DEMOGRAFICI - Richiesta di accesso banca dati informatizzata dell'Anagrafe da parte di altre Anmministrazioni

Responsabile di procedimento: Mancinelli Lucia
Responsabile di provvedimento: Mancinelli Lucia
Responsabile sostitutivo: Equizi Carmela

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

L’accesso alla banca dati consiste nella attivazione di un collegamento telematico finalizzato alla consultazione on-line della banca dati anagrafica del Comune di Francavilla al Mare.

Il collegamento telematico  consente l’accesso ai dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle attività operative per le quali vengono acquisiti e nel rispetto della normativa in materia di tenuta dell’Anagrafe della popolazione residente (Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e D.P.R. del 30 maggio 1989 n. 223 sopra citati) e in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” - per brevità Codice della Privacy) e ss.mm. e ii..

Il  collegamento in rete può essere autorizzato a condizione che non venga trattenuto alcun dato, al fine di evitare la duplicazione dell’anagrafe nel rispetto delle disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali (L.1064/1955, L. 184/1983, D.P.C.M. del 5/5/1994, L. 675/1996, D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.);

MODALITA’

Occorre presentare  la richiesta di attivazione del collegamento telematico all’ufficio protocollo del Comune, indirizzata all'ufficio anagrafe.

Sottoscrizione della convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale   n. 435 del 16.12.2015.

Il soggetto fruitore che sottoscrive la convenzione ha l’obbligo di comunicare le generalità delle persone che saranno abilitate all’accesso ai sensi dell’art. 37 del DPR 223/1989, le quali dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dall’all. B del D.Lgs. n. 196/2003.

TERMINE:

I termini decorrono dall’acquisizione completa della documentazione necessaria ai fini della stipula della convenzione.


 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 24 dicembre 1954 n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”.

D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”

L. 15.05.1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”.

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” (TUEL);

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,

L. 7 agosto 1990 n. 241 “Legge sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;

Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato  con  D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.,

Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82   e in particolare gli artt. 50, 52, 58 e 73;

D. Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

circolare Ministero dell’Interno 26 febbraio 2002 n.3 “Autorizzazioni per la realizzazione dei collegamenti telematici tramite terminale tra le Anagrafi comunali e gli enti previsti dal D.P.R. 223/1989”;

Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati Pubbliche Amministrazioni adottate  dall’Agenzia per l’Italia Digitale, con Determinazione Commissariale n. 126 del  24 luglio 2013;

L. R. 16 settembre 2011 n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali”;

pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica;

 

 

Il Modello di convenzione  è pubblicato sul sito del Comune  alla sezione Modulistica.

 

 

 

 

Richiesta di accesso banca dati informatizzata dell'Anagrafe da parte di altre Anmministrazioni (D.Lgs n. 82/2005 e D.Lgs n. 235/2010)

STRUMENTI DI TUTELA, AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Richiesta al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990).

Chi contattare

Personale da contattare: Mancinelli Lucia

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
90 gg dalla richiesta

Costi per l'utenza

Nessun costo

Riferimenti normativi

Monitoraggio tempi procedimentali

AnnoNumero procedimenti conclusiGiorni medi conclusionePercentuale procedimenti conclusi
201630100%

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 2021
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Recapiti e contatti
Corso Roma, 7 - 66023 Francavilla al Mare (CH)
PEC protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it
Centralino +39. 085.49201
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