Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

DEMOGRAFICI - Permessi di seppellimento

Responsabile di procedimento: Tortoreto Cinzia, Terranova Marilena
Responsabile di provvedimento: Tortoreto Cinzia
Responsabile sostitutivo: Equizi Carmela

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

DENUNCIA DI MORTE - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

 

Cosa è

E’ la denuncia obbligatoria di morte che deve  essere resa entro 24 ore,  all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

Per i decessi avvenuti in Ospedale: ai familiari non viene richiesta nessuna formalità;  la comunicazione viene resa direttamente dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera;

Per i decessi avvenuti in Casa di Riposo: ai familiari non viene richiesta nessuna formalità; la comunicazione viene resa direttamente dal Responsabile della struttura;

Per i decessi avvenuti in abitazione, la denuncia può essere fatta:

  • da uno dei congiunti;         
  • da una persona incaricata dalla famiglia;     
  • da persona informata del decesso.

Contestualmente alla denuncia di morte oppure  successivamente,  viene  richiesta all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso,  l’autorizzazione alla sepoltura. 

Nel caso di morte violenta o accidentale, sarà necessario  presentare all’Ufficio di Stato Civile un nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica per poter procedere al successivo  rilascio  di autorizzazione seppellimento salma. Le agenzie di imprese funebri, su richiesta della famiglia, possono occuparsi di tutta la procedura.

Ricevuta la documentazione, l’Ufficiale dello Stato Civile provvederà alla stesura dell’atto di morte nonché a rilasciare il permesso di seppellimento, che sarà consegnato direttamente all’Impresa Funebre incaricata delle esequie.

L’impresa Funebre, in caso di trasporto di salma fuori comune, presenterà inoltre  all’Ufficiale dello Stato Civile anche la richiesta di autorizzazione indicando la data e l’ora del trasporto, il cimitero e il comune di seppellimento. L’ufficio di Stato Civile provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione.

 

Dove andare

All’ufficio dello Stato Civile, Corso Roma 7 (piano terra) del Palazzo Comunale. 

 

Cosa si deve fare

Se il decesso è avvenuto in abitazione, un familiare o un delegato o altra persona a conoscenza del decesso deve recarsi all’Ufficio di Stato Civile, munito di documento di riconoscimento, e consegnare: 

  • Scheda ISTAT rilasciata dal medico che ha constatato il decesso; 
  • Se il decesso è avvenuto in Ospedale,Casa di Riposo o in una struttura in cui sia presente un Direttore o Capo Convivenza, il Responsabile di struttura  provvederà a dare la comunicazione di decesso,   trasmettendo  all’ufficiale dello Stato Civile comunicazione scritta con nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza della persona deceduta, data e ora del decesso.

 

Per il rilascio del permesso di seppellimento è necessaria la registrazione dell'atto di morte.

Occorre la seguente documentazione:

  • Scheda ISTAT rilasciata dal medico che ha constatato il decesso; 
  • Bollettino/certificato necroscopico rilasciato dal medico legale dell’A.S.L.,  indicante  la causa della morte ed il periodo di osservazione (24 o 48 ore dal decesso), cioè il tempo che si deve attendere prima di  poter procedere alla sepoltura; tale certificato puo’ essere  rilasciato  non prima che siano trascorso 15 ore  dal momento del decesso;       
  • in caso di morte violenta od improvvisa, occorre anche  il Nulla Osta al seppellimento rilasciato dalla competente Procura della Repubblica.

 

Il permesso di seppellimento è un documento che viene richiesto, per competenza, dalle agenzie di onoranze funebri e mai direttamente dai cittadini. I cittadini per esigenze di permessi o procedure con Banche ecc. necessitano solo del certificato o estratto di morte.
 

Quanto costa

Nessun costo. Anche il rilascio del permesso di seppellimento è gratuito.

Termine: 

Immediato

I termini decorrono dall’acquisizione completa della documentazione necessaria.


Normativa di riferimento:

D.P.R. 3.11.2000 n.396 (artt. 74 e 77) Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  e  D.P.R. 10.09.1990 n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”.

Chi contattare

Personale da contattare: Tortoreto Cinzia, Terranova Marilena

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Rilascio immediato

Costi per l'utenza

Nessun costo

Riferimenti normativi

Monitoraggio tempi procedimentali

AnnoNumero procedimenti conclusiGiorni medi conclusionePercentuale procedimenti conclusi
2016910100%

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2021
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