
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessun costo
Riferimenti normativi
Monitoraggio tempi procedimentali
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 91 | 0 | 100% |
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
DENUNCIA DI MORTE - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA
Cosa è
E’ la denuncia obbligatoria di morte che deve essere resa entro 24 ore, all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
Per i decessi avvenuti in Ospedale: ai familiari non viene richiesta nessuna formalità; la comunicazione viene resa direttamente dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera;
Per i decessi avvenuti in Casa di Riposo: ai familiari non viene richiesta nessuna formalità; la comunicazione viene resa direttamente dal Responsabile della struttura;
Per i decessi avvenuti in abitazione, la denuncia può essere fatta:
Contestualmente alla denuncia di morte oppure successivamente, viene richiesta all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, l’autorizzazione alla sepoltura.
Nel caso di morte violenta o accidentale, sarà necessario presentare all’Ufficio di Stato Civile un nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica per poter procedere al successivo rilascio di autorizzazione seppellimento salma. Le agenzie di imprese funebri, su richiesta della famiglia, possono occuparsi di tutta la procedura.
Ricevuta la documentazione, l’Ufficiale dello Stato Civile provvederà alla stesura dell’atto di morte nonché a rilasciare il permesso di seppellimento, che sarà consegnato direttamente all’Impresa Funebre incaricata delle esequie.
L’impresa Funebre, in caso di trasporto di salma fuori comune, presenterà inoltre all’Ufficiale dello Stato Civile anche la richiesta di autorizzazione indicando la data e l’ora del trasporto, il cimitero e il comune di seppellimento. L’ufficio di Stato Civile provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione.
Dove andare
All’ufficio dello Stato Civile, Corso Roma 7 (piano terra) del Palazzo Comunale.
Cosa si deve fare
Se il decesso è avvenuto in abitazione, un familiare o un delegato o altra persona a conoscenza del decesso deve recarsi all’Ufficio di Stato Civile, munito di documento di riconoscimento, e consegnare:
Per il rilascio del permesso di seppellimento è necessaria la registrazione dell'atto di morte.
Occorre la seguente documentazione:
Il permesso di seppellimento è un documento che viene richiesto, per competenza, dalle agenzie di onoranze funebri e mai direttamente dai cittadini. I cittadini per esigenze di permessi o procedure con Banche ecc. necessitano solo del certificato o estratto di morte.
Quanto costa
Nessun costo. Anche il rilascio del permesso di seppellimento è gratuito.
Termine:
Immediato
I termini decorrono dall’acquisizione completa della documentazione necessaria.
Normativa di riferimento:
D.P.R. 3.11.2000 n.396 (artt. 74 e 77) Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e D.P.R. 10.09.1990 n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”.
Nessun costo
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
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2016 | 91 | 0 | 100% |