Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

DEMOGRAFICI - Iscrizione anagrafica di cittadino UE (Unione Europea)

Responsabile di procedimento: Mancinelli Lucia
Responsabile di provvedimento: Mancinelli Lucia
Responsabile sostitutivo: Equizi Carmela

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

Il Decreto Legislativo n. 30/2007 regola le modalità di soggiorno per tutti i cittadini e familiari dei Paesi membri dell'Unione Europea.

Per familiari si intendono:

  • coniuge;
  • discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
  • ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

Le disposizioni si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino.

SOGGIORNO IN ITALIA FINO A TRE MESI
Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
I familiari con cittadinanza NON dell'Unione Europea devono essere in possesso di passaporto e in regola con le modalità di ingresso (visto di ingresso se previsto).

SOGGIORNO IN ITALIA PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI
Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione (indicata di seguito) attestante il motivo del soggiorno secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30/2007.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, PER OGNI PERSONA (da esibire in originale)
Oltre a quanto già indicato nella pagina relativa alla richiesta di residenza:

  1. Passaporto valido o carta d'identità nazionale valida per l'espatrio (purché contenente tutte le generalità del richiedente).
  2. Per la dimostrazione dei rapporti di parentela tra i membri della famiglia serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero; o , in alternativa rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura; lo stato di familiare può anche essere desunto dal passaporto.

In caso di iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o per ricomparsa è sempre necessario presentare, alternativamente, la seguente documentazione.

Per i lavoratori subordinati:

  1. Documenti comprovanti l'attività lavorativa svolta in Italia (contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, ultima busta paga).

Per i lavoratori autonomi:

  1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
  2. Attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per chi non svolge attività lavorativa:

  1. Dimostrazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e va confermata da copia dell'estratto conto del richiedente non anteriore a 7 giorni. Tali risorse non devono necessariamente essere personali del richiedente l'iscrizione anagrafica, ma possono anche essere elargite da terzi. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, che per il 2019 è il seguente:
    • Richiedente: € 5.953,87
    • Per ogni familiare in più: € 2.976,93.
  2. Copia dell'estratto conto dal quale risulti tale disponibilità economica;
  3. Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione, della durata minima di un anno, che copra tutti i rischi sanitari. Sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni, che rispettino i requisiti del D. Lgs. 30/2007. Sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 (tutti sostituiti dal modello S1 a partire dal 2012) rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza. Non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza.


Per i familiari di cittadini comunitari aventi autonomo diritto di soggiorno:

I familiari comunitari del cittadino dell'Unione (già avente un autonomo diritto di soggiorno) che possono essere iscritti in anagrafe al di fuori dei requisiti sopra esposti sono quelli indicati all'inizio di questa scheda. E' però indispensabile che essi comprovino innanzitutto con idonea documentazione i rapporti di parentela. Inoltre, se il familiare è ascendente o discendente di 21 o più anni, il cittadino ospitante deve dichiarare la vivenza a carico dell'ospitato con dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Nel caso in cui il cittadino comunitario ha titolo autonomo di soggiorno ma non esercita attività lavorativa occorre che l'assicurazione sanitaria sia stipulata per tutti i componenti e che sia dimostrato il reddito necessario al sostentamento di tutti i familiari.

Se il familiare è cittadino extracomunitario, è necessario presentare:

  1. Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE, oppure ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE.

Il genitore comunitario di minore italiano, ai fini della regolarità del soggiorno e della successiva richiesta di attestazione di iscrizione anagrafica, deve solamente dimostrare il rapporto di filiazione con idonea documentazione.

LA DOCUMENTAZIONE MENZIONATA IN TUTTE LE DIFFERENTI CASISTICHE SOPRA RIPORTATE E' VALIDA PER I CASI PIU' DIFFUSI.

SITUAZIONI PARTICOLARI POTREBBERO RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE DIVERSA O AGGIUNTIVA.

Chi contattare

Personale da contattare: Mancinelli Lucia

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
2 gg lavorativi per la registrazione della richiesta; 45 gg per la chiusura dell'intero procedimento

Costi per l'utenza

Nessun costo

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Monitoraggio tempi procedimentali

AnnoNumero procedimenti conclusiGiorni medi conclusionePercentuale procedimenti conclusi
20161350100%

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: attualmente attivo
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Recapiti e contatti
Corso Roma, 7 - 66023 Francavilla al Mare (CH)
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