CAMBIO DI RESIDENZA
La residenza è il luogo nel quale la persona ha la sua abituale dimora. Ciò significa che la residenza indica quel luogo nel quale l'individuo vive con una certa stabilità, non perpetua ma duratura, e nel quale ha l'intenzione di stabilire la propria abitazione.
Cosa è la residenza e come si stabilisce
La residenza si definisce come il luogo nel quale la persona ha la sua abituale dimora ed è una situazione di fatto, alla quale si collegano una serie di effetti che regolamentano la relazione che ogni persona intrattiene con il proprio territorio.
La residenza è dichiarata presso l’ufficio dell’Anagrafe del Comune in cui s’intende risiedere: si parla in tal caso di residenza anagrafica, che è possibile modificare e trasferire.
Quali sono gli effetti della residenza
La residenza anagrafica, in forza dell’iscrizione nel registro della popolazione, dà diritto al rilascio di certificati anagrafici ed accesso ai servizi demografici.
Il cambio di residenza per cittadini italiani
Il cambio di residenza è il trasferimento effettuato da un cittadino italiano (o da un nucleo familiare) da un comune italiano o da un luogo situato all’estero in altro comune italiano, in cui il cittadino intende stabilire la propria residenza.
Chi può richiedere il cambio di residenza
Possono effettuare la domanda di cambio di residenza i cittadini italiani o i nuclei familiari che:
sono iscritti presso l’Anagrafe della popolazione residente di un altro comune italiano;
sono iscritti presso l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.);
sono stati cancellati per irreperibilità dall’Anagrafe della popolazione residente di un comune italiano.
La domanda può essere presentata dal cittadino maggiorenne. La persona che richiede l’iscrizione deve comprovare la propria identità mediante un valido documento di riconoscimento.
Come si richiede il cambio di residenza
Il cittadino maggiorenne può presentare un’istanza con cui si richiede di attestare la variazione della residenza, entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione, presso l’ufficio anagrafico competente ovvero può inviare tale istanza a mezzo posta ovvero via fax o e-mail.
Se il cittadino o il nucleo familiare si trasferisce in un’abitazione che risulti già essere residenza di un’altra persona o di un altro nucleo familiare, la dichiarazione con cui si richiede il mutamento di residenza deve essere sottoscritta anche da tale persona o da un componente maggiorenne di tale nucleo familiare.
Grazie alle recenti norme in materia di semplificazione, il cittadino può presentare le dichiarazioni anagrafiche, relative al cambio di residenza, senza doversi recare presso l’ufficio del comune, ma inviandole a mezzo posta ovvero o e-mail.
L’ufficiale dell’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni anagrafiche relative al trasferimento della residenza, effettua le iscrizioni anagrafiche, mutando la residenza del dichiarante in tempo reale. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono, infatti, dalla data della dichiarazione.
Cosa sono gli accertamenti anagrafici
La legge obbliga l’ufficiale anagrafico a verificare la sussistenza del requisito della abitualità della dimora di chi richiede l’iscrizione nell’Anagrafe del comune. Gli accertamenti devono essere svolti dal corpo di polizia municipale o da altro personale comunale a ciò autorizzato. I controlli devono essere effettuati nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata nei modi previsti dalla legge (posta, e-mail ecc.).
Nel caso in cui dagli accertamenti anagrafici emergono discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale dell’Anagrafe è tenuto a segnalare quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.
Tutto questo è previsto in quanto il presupposto per richiedere l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente di un determinato comune, a seguito del trasferimento della residenza da altro comune o dall’estero, è costituito appunto dal fatto di risiedere entro tale comune, vale a dire di avervi stabilito la propria residenza o dimora abituale.
Quanto costa il cambio di residenza
La presentazione delle richieste relative al trasferimento di residenza non prevede costi.
Iscrizione Anagrafica per trasferimento altro Comune
(L. 24/12/1954 n. 1228; D.P.R. 30/05/1989 n. 223; D. Lgs. 25/07/1998 n. 286; D.P.R. 31/08/199 n. 394 e relative modifiche; D. Lgs. 06/02/2007 n. 30. art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 )
STRUMENTI DI TUTELA, AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Prefetto avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dall’Ufficiale di Anagrafe di un comune:
- diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall’anagrafe della popolazione residente iscrizione d’ufficio all’anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
- rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori
Chi può fare ricorso
Il destinatario del provvedimento dell’Ufficiale d’Anagrafe e, comunque, chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.
Cosa fare
Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento dell’Ufficiale d’Anagrafe alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui ha sede il Comune che ha emesso l’atto.
Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:
• respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
• accogliere il ricorso ed annullare o riformare l’atto impugnato
Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al giudice ordinario nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile.
Documentazione richiesta
1. ricorso in bollo da 16,00
2. eventuali atti o documenti atti a dimostrare l’effettiva residenza del ricorrente
Riferimenti normativi
Legge 24 dicembre 1954, n.1228
D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223