Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

DEMOGRAFICI - Iscrizione Anagrafica per trasferimento altro Comune

Responsabile di procedimento: Mancinelli Lucia
Responsabile di provvedimento: Mancinelli Lucia
Responsabile sostitutivo: Equizi Carmela

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

CAMBIO DI RESIDENZA

La residenza è il luogo nel quale la persona ha la sua abituale dimora. Ciò significa che la residenza indica quel luogo nel quale l'individuo vive con una certa stabilità, non perpetua ma duratura, e nel quale ha l'intenzione di stabilire la propria abitazione. 

Cosa è la residenza e come si stabilisce

La residenza si definisce come il luogo nel quale la persona ha la sua abituale dimora ed è una situazione di fatto, alla quale si collegano una serie di effetti che regolamentano la relazione che ogni persona intrattiene con il proprio territorio.
La residenza è dichiarata presso l’ufficio dell’Anagrafe del Comune in cui s’intende risiedere: si parla in tal caso di residenza anagrafica, che è possibile modificare e trasferire. 

Quali sono gli effetti della residenza

La residenza anagrafica, in forza dell’iscrizione nel registro della popolazione, dà diritto al rilascio di certificati anagrafici ed accesso ai servizi demografici.

 

Il cambio di residenza per cittadini italiani

Il cambio di residenza è il trasferimento effettuato da un cittadino italiano (o da un nucleo familiare) da un comune italiano o da un luogo situato all’estero in altro comune italiano, in cui il cittadino intende stabilire la propria residenza.

 

Chi può richiedere il cambio di residenza

Possono effettuare la domanda di cambio di residenza i cittadini italiani o i nuclei familiari che:

sono iscritti presso l’Anagrafe della popolazione residente di un altro comune italiano;

sono iscritti presso l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.);

sono stati cancellati per irreperibilità dall’Anagrafe della popolazione residente di un comune italiano.

La domanda può essere presentata dal cittadino maggiorenne. La persona che richiede l’iscrizione deve comprovare la propria identità mediante un valido documento di riconoscimento. 

Come si richiede il cambio di residenza

Il cittadino maggiorenne può presentare un’istanza con cui si richiede di attestare la variazione della residenza, entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione, presso l’ufficio anagrafico competente ovvero può inviare tale istanza a mezzo posta ovvero via fax o e-mail.
Se il cittadino o il nucleo familiare si trasferisce in un’abitazione che risulti già essere residenza di un’altra persona o di un altro nucleo familiare, la dichiarazione con cui si richiede il mutamento di residenza deve essere sottoscritta anche da tale persona o da un componente maggiorenne di tale nucleo familiare.
Grazie alle recenti norme in materia di semplificazione, il cittadino può presentare le dichiarazioni anagrafiche, relative al cambio di residenza, senza doversi recare presso l’ufficio del comune, ma inviandole a mezzo posta ovvero  o e-mail.

L’ufficiale dell’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni anagrafiche relative al trasferimento della residenza, effettua le iscrizioni anagrafiche, mutando la residenza del dichiarante in tempo reale. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono, infatti, dalla data della dichiarazione.

 Cosa sono gli accertamenti anagrafici

La legge obbliga l’ufficiale anagrafico a verificare la sussistenza del requisito della abitualità della dimora di chi richiede l’iscrizione nell’Anagrafe del comune. Gli accertamenti devono essere svolti dal corpo di polizia municipale o da altro personale comunale a ciò autorizzato. I controlli devono essere effettuati nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata nei modi previsti dalla legge (posta, e-mail ecc.).
Nel caso in cui dagli accertamenti anagrafici emergono discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale dell’Anagrafe è tenuto a segnalare quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.
Tutto questo è previsto in quanto il presupposto per richiedere l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente di un determinato comune, a seguito del trasferimento della residenza da altro comune o dall’estero, è costituito appunto dal fatto di risiedere entro tale comune, vale a dire di avervi stabilito la propria residenza o dimora abituale. 

 Quanto costa il cambio di residenza

La presentazione delle richieste relative al trasferimento di residenza non prevede costi.

 

Iscrizione Anagrafica per trasferimento altro Comune
 (L. 24/12/1954 n. 1228; D.P.R. 30/05/1989 n. 223; D. Lgs. 25/07/1998 n. 286; D.P.R. 31/08/199 n. 394 e relative modifiche; D. Lgs. 06/02/2007 n. 30. art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 )                               

STRUMENTI DI TUTELA, AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Prefetto avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dall’Ufficiale di Anagrafe di un comune:

  • diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall’anagrafe della popolazione residente  iscrizione d’ufficio all’anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
  • rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori

Chi può fare ricorso
Il destinatario del provvedimento dell’Ufficiale d’Anagrafe e, comunque, chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.
Cosa fare
Il ricorso deve essere proposto  nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento dell’Ufficiale d’Anagrafe alla Prefettura-U.T.G. della provincia  in cui ha sede il Comune che ha emesso l’atto.
Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:
• respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
• accogliere il ricorso ed annullare o riformare l’atto impugnato
Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al giudice ordinario nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile.
Documentazione richiesta
1. ricorso in bollo da 16,00
2. eventuali atti o documenti atti a dimostrare l’effettiva residenza del ricorrente
Riferimenti normativi
Legge 24 dicembre 1954, n.1228
D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Chi contattare

Personale da contattare: Mancinelli Lucia

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
2 gg lavorativi per la registrazione della richiesta; 45 gg per la chiusura dell'intero procedimento

Costi per l'utenza

nessun costo

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Monitoraggio tempi procedimentali

AnnoNumero procedimenti conclusiGiorni medi conclusionePercentuale procedimenti conclusi
20167300100%

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2017
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