Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

PERSONALE - Assunzione mediante mobilità esterna/comando

Responsabile di procedimento: Rasetta Barbara
Responsabile di provvedimento: Murri Emanuela
Responsabile sostitutivo: De Thomasis Raffaella

Uffici responsabili

Servizio Personale

Descrizione

Per quanto attiene all'istituto della Mobilità Volontaria l'Art. 30 del d.lgs 165 del 30.03.2001 dispone che: 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza. 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal c.1.

 
L'istituto del Comando e' regolato dall'art.56 del d.P.R. n. 3/57.
Esso ricorre quando l’impiegato pubblico viene destinato, temporaneamente e per sopperire ad esigenze eccezionali dell’amministrazione richiedente, ad un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale

SE DIPENDENTE DELL'ENTE Ricorso giudice ordinario (DEL LAVORO) art.11 lett. g) legge 59/97 art. 29 legge 80/98; art. 63,comma1, e art. 69, comma 7, Dlgs 165/01 previo espletamento tentativo obbligatorio di conciliazione art 65 Dlgs 165/01

SE DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE Richiesta al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9 ter della legge 241/90)

 

 

(art. 30 D.Lgs 165/01 artt. 56 e 57 DPR 3/1957 art.10,c.12, D.Lgs. 165/2001 art. 19,c.2, CCNL 22/01/2004)

Chi contattare

Personale da contattare: Rasetta Barbara

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
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Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: -
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Recapiti e contatti
Corso Roma, 7 - 66023 Francavilla al Mare (CH)
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Centralino +39. 085.49201
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