Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Canoni enfiteutici

Responsabile di procedimento: Murri Emanuela
Responsabile di provvedimento: Murri Emanuela

Descrizione

Cosa sono

L’enfiteusi è un diritto reale di godimento su una proprietà altrui.
Retaggio dell’epoca del feudalesimo, ha trovato regolamentazione nel Codice Civile del 1942 agli articoli 957-977 del libro terzo della proprietà, al fine di incentivare la produttività delle terre grazie all’attività degli agricoltori.
In considerazione delle caratteristiche che ha assunto il diritto di “livello” nel corso della sua evoluzione storica, la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha peraltro avuto modo di equipararlo ad un diritto di enfiteusi (Cass. civ. sez. III n. 64/1997 e, meno recentemente, Cass. n. 1366/1961 e Cass. 1682/1963 – E1) e pertanto ad un diritto reale di godimento su fondo altrui.
Il diritto del concedente a riscuotere il canone non si estingue per usucapione per il preciso disposto dell’art. 1164 del Codice Civile: si può usucapire solo il diritto dell’enfiteuta, mentre il dominio diretto è imprescrittibile; ai sensi dell’art. 1164 del Codice Civile (e prima ancora l’art. 2116 del vecchio Codice Civile abrogato), l’enfiteuta non può usucapire il diritto del concedente; secondo svariate pronunce della cassazione (4231/76 - 323/73 - 2904/62 - 2100/60 - 177/46), tutte concordi, "l’omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutarne il titolo del possesso, neppure nel singolare caso sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva".
L’esercizio del potere di ricognizione di cui all’art. 969 si applica solo per le enfiteusi a tempo (casi singolari), e non riguarda quindi le enfiteusi perpetue: ai sensi dell’art. 958 del Codice Civile le enfiteusi sono perpetue quando non viene stabilita la durata; le enfiteusi in cui non viene fissato un termine sono a tutti gli effetti perpetue; come tali, non va esercitato nessun potere di ricognizione in quanto, ai sensi dell’art. 1164 del Codice Civile, se non muta il titolo del possesso dell’enfiteuta, tale enfiteuta non può usucapire la proprietà e quindi il canone non è prescritto; la ricognizione è un diritto riconosciuto al concedente (e non un dovere) per impedire all’ex enfiteuta (ma solo per le enfiteusi a tempo, dopo la loro scadenza) di usucapire il terreno. "Trattasi, quindi, di una mera facoltà e non di un obbligo, nel senso che il concedente, se non vuole esercitarla, non perde, per ciò solo, il suo diritto sulla cosa" (Cassazione n. 2904 del 10/10/1962).
L’enfiteusi è, fra i diritti reali su cosa altrui, quello di più esteso contenuto, al punto di essere stato considerato nei secoli precedenti come una forma di "piccola proprietà" e secondo la dottrina dominante è il proprietario ad avere un diritto subordinato a quello dell’enfiteuta, (tant’è che tuttora si ritiene che il cosiddetto "dominio utile" spetti all’enfiteuta, a differenza del caso di usufrutto, in cui il dominio utile spetta al nudo proprietario).
Il livellario o enfiteuta è colui al quale spetta il godimento di un bene che però non gli appartiene, infatti la concessione di un qualunque bene non scaturisce in un’acquisizione automatica della proprietà. La proprietà resta sempre in capo al concedente, detto anche direttario fino a quando il livellario non chiede l’affrancazione del canone e diventa in questo caso, proprietario del bene.
L’enfiteusi è un diritto perpetuo o, se è previsto un termine, ha durata non inferiore a venti anni. Non è però suscettibile di subenfiteusi. Ha per oggetto tradizionalmente fondi rustici, ma dalla legislazione speciale è stata estesa anche ai fondi urbani.
L’enfiteusi si estende anche ai fabbricati edificati su terreni gravati da canone enfiteutico, ossia tutto ciò che è costruito su terreno gravato da canone enfiteutico diviene gravato dal canone anch’esso per accessione.
Sul fondo l’enfiteuta ha la stessa facoltà di godimento che spetta ad un proprietario (art. 959 c. c.), ma con due obblighi specifici:
1. di migliorare il fondo;
2. di corrispondere al nudo proprietario ("concedente") un canone periodico (una somma di danaro ovvero una quantità fissa di prodotti naturali), per la cui determinazione l’autonomia delle parti è vincolata dai criteri previsti dalle leggi speciali in materia.
Il diritto di enfiteusi è suscettibile di comunione ("coenfiteusi"), ma non può costituirsi su una quota del fondo indiviso, giacché l’obbligo di migliorare il fondo presuppone la piena materiale disponibilità di questo da parte dell’enfiteuta.
Al concedente spetta il diritto di domandare al giudice la devoluzione del fondo, ossia l’estinzione del diritto di enfiteusi:
1. se l’enfiteuta non adempia l’obbligo di migliorare il fondo;
2. se non paga due annualità di canone.
Fra domanda di devoluzione ed affrancazione prevale la seconda (art. 973 C.C.).
Una causa di estinzione dell’enfiteusi è il perimento totale del fondo (art. 963 C.C.).

è possibile prelevare i modelli di istanza per argomento e la Delibera di C.C. n.42/2011

istanza per frazionare l’importo
istanza di affrancazione totale
istanza di affrancazione parziale
istanza di dilazione pagamento

 

Come affrancare il terreno


L’affrancazione è l’acquisto della proprietà da parte dell’enfiteuta mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il canone annuo (art. 971 C.C.). Il diritto di affrancazione è un diritto potestativo dell’enfiteuta: il concedente non può rifiutarsi di prestare il proprio consenso. È infatti vero anche l’inverso, ossia che il concedente non può obbligare il livellario ad affrancare se quest’ultimo intende pagare il canone annuo.
VA – Valore di Affranco
VA = SUPERFICIE IN MQ. x MEDIA ARITMETICA DEL VAL. AGR. MEDIO/10.000 x 1,8 ;
La richiesta di affrancazione dei terreni gravati dal diritto del concedente in favore del Comune dovrà essere corredata, dalla seguente documentazione:
- titolo giuridico di proprietà che legittima il richiedente;
- estratto di mappa catastale e visura catastale storica recenti;
- copia del documento d’identità e codice fiscale;
- attestazione rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale che attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in Catasto come stabilito dall’art. 19 della L. 122 del 30/07/2010;
- copia tabelle millesimali (eventuale).

Ai sensi dell’art. 971 del Codice Civile se più sono gli enfiteuti, l’affrancazione potrà promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l’affrancante subentrerà nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone”. L’Amministrazione presterà il consenso alle affrancazione parziali ove richieste.

In presenza di più livellari, alla richiesta di affrancazione parziale avanzata da uno o più dei livellari, dovrà essere allegata apposita documentazione (titolo di proprietà, visura catastale, tabella millesimale relativa alla proprietà in presenza di condominio, ecc) comprovante la quota parte della totalità degli enfiteuti in modo da permettere la ripartizione della quota parte del capitale di affranco.

Gli interessati all’affrancazione dovranno pagare, oltre al capitale di affranco, anche le ultime 5 annualità non ancora prescritte comprensive degli interessi legali, ove non già pagate.

Gli interessati, all’atto della richiesta di affrancazione, accettano, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste nella presente deliberazione e nel contempo rinunciano a proporre contenziosi di qualsiasi tipo e natura che possano avere ad oggetto diritti ed interessi connessi alla presente fattispecie, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Ai sensi sell’art. 7 della L. 241/1990, e s.m.i. si precisa che l’Amministrazione procedente è: Il Comune di Francavilla al Mare, l’oggetto del procedimento è: recupero canoni enfiteutici; l’Ufficio Competente è la..

 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

L’enfiteuta è obbligato a corrispondere al nudo proprietario ("concedente") un canone periodico (una somma di danaro ovvero una quantità fissa di prodotti naturali), per la cui determinazione l’autonomia delle parti è vincolata dai criteri previsti dalle leggi speciali in materia.
In presenza di più livellari, il canone dovrà essere corrisposto in solido con possibilità di frazionare gli importi ove espressamente richiesto anche da uno solo di essi. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla richiesta, apposita documentazione (titolo di proprietà, visura catastale, tabella millesimale di proprietà nel caso di condominio, ecc) comprovante la quota parte della totalità degli enfiteuti.

La delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 15 novembre 2011 ha stabilito i criteri di determinazione del canone enfiteutico nel seguente modo:
il valore del canone per tutti i terreni compresi nel territorio Comunale, nella quindicesima parte del capitale di affrancazione così ottenuto: moltiplicando la superficie del lotto espressa in metri quadrati per il coefficiente di rivalutazione 1,8 per il valore ottenuto mediante media aritmetica (VAM) del “Valore Agricolo Medio (VAM) per Regione Agraria e Tipo di Coltura” pubblicato dalla Commissione Espropri della Provincia di Chieti ai sensi dell’art. 41 DPR 327/2001 sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo e precisamente per la media aritmetica del VAM della Regione Agraria n. 6 della quale fa parte Francavilla al Mare. Valore da ridurre a metro quadrato e quindi da dividere per 10.000 in quanto espresso per ettaro (CA = SUPERFICIE IN MQ. x VAM/10.000 x 1,8 / 15);
In formula:
VA = SUPERFICIE IN MQ. x MEDIA ARITMETICA DEL VAL. AGR. MEDIO/10.000 x 1,8 ;
CA = SUPERFICIE IN MQ. x MEDIA ARITMETICA VAL. AGR. MEDIO/10.000 x 1,8/15 ;
La stessa delibera di Consiglio Comunale ha stabilito di procedere alla riscossione dei canoni enfiteutici non ancora prescritti . Oltre al canone saranno dovuti anche gli interessi legali.
Il canone (CA) è abbattuto di una percentuale del 50% per i terreni a destinazione urbanistica agricola posti al di fuori della perimetrazione urbana di cui alla Delibera di Giunta Municipale n° 1391 del 16.11.1993 resa esecutiva il 13.12.1993.
Il canone (CA) è abbattuto dell’80 % per i terreni a destinazione agricola di proprietà dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
In quest’ultimo caso, occorrerà presentare apposita istanza prelevabile nella sezione modelli di questo sito, corredata dalla documentazione comprovante tale status

N.B.
L’importo richiesto per ciascuna annualità è relativo alla totalità delle unità immobiliari presenti sull’area gravata da enfiteusi in quanto “in presenza di più livellari, il valore del canone deve essere corrisposto in solido”.
Ove richiesto, è possibile frazionare l’importo totale in relazione all’effettiva quota di possesso. In questo caso occorre presentare apposita istanza (prelevabile all’indirizzo www.comune.francavilla.ch.it) corredata dalla documentazione comprovante la quota parte della totalità degli enfiteuti (ad es.: titolo di proprietà, visura catastale, tabella millesimale in presenza di condominio, etc.).
Per tali motivi, in presenza di più unità immobiliari, si prega verificare anche con gli altri co-possessori e/o amministratori di condominio ed accertarsi che non vengano duplicati i pagamenti.

E’ possibile effettuare il pagamento del canone dovuto nelle seguenti modalità:
• versamento sul c/c postale n° 12619664 intestato a Comune di Francavilla al Mare con l’esatta indicazione della causale: Canone enfiteutico Fg._________ particelle _____________;
• versamento sul c/c bancario IT28W0605077690CC0280080449 intestato a Tesoreria Comune di Francavilla al Mare con l’esatta indicazione della causale: Canone enfiteutico Fg._________ particelle _____________;
N.B. per coloro che hanno ricevuto la lettera di invito al pagamento, si prega di pagare esattamente la somma indicata nella lettera utilizzando l’apposito bollettino allegato.
Per coloro che utilizzano altro tipo di bollettino postale o effettuano il bonifico bancario, é importante specificare nella causale il Codice ID, oppure foglio e particella/e, avendo cura di far pervenire una copia della ricevuta di pagamento all’Ufficio Patrimonio al fax n° 085/4920273 o tramite email all’indirizzo enfiteusi@comune.francavilla.ch.it

 

E’ possibile dilazionare il pagamento delle somme dovute secondo le modalità previste dalla delibera di Consiglio Comunale n°20 del 27/08/2011 avente ad oggetto “Integrazione e modifica Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali e di Riscossione delle Entrate Extratributarie approvato con deliberazione di C.C. n° 67 del 28/11/2008”.
L’art. 24 stabilisce che Il Funzionario Responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell’interessato, in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, “fino ad un massimo di 30 rate mensili, con provvedimento del Funzionario Responsabile. Si applica la disciplina di cui all’art. 24, secondo comma, del D. Lgs 472/97. Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva attraverso l’emissione dell’ingiunzione fiscale,la rateizzazione potrà essere concessa previo pagamento di una somma almeno pari al 25% delle somme complessivamente dovute. Alla rateizzazione vengono applicati gli interessi nella misura del tasso legale.” Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decate dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore a € 15.000,00, ai fini della concessione della rateizzazione, il Funzionario Responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l’entità della somma dovuta, sarà subordinata al rilascio di garanzia fideiussoria bancaria a prima richiesta”
E’ possibile prelevare il modello di richiesta per la dilazione del pagamento tra i modelli disponibili

Riferimenti normativi

legge di riferimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2020
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Corso Roma, 7 - 66023 Francavilla al Mare (CH)
PEC protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it
Centralino +39. 085.49201
P. IVA 00110400694
Linee guida di design per i servizi web della PA
Seguici su: